Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4625 del 21 maggio 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto.

(massima n. 2)

Quando nel giudizio possessorio sia stata fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato spogliato, l'esame dei titoli può essere consentita solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto (proprietà, comproprietà, usufrutto o altro) al cui esercizio corrisponde il possesso, ma non per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto.

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