Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8082 del 25 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all'art. 467 c.p., deve intendersi non l'attivitą del Governo in senso stretto, bensģ le attivitą di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono emanazione dello Stato.

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