Cassazione penale Sez. V sentenza n. 988 del 21 giugno 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché l'imputato possa beneficiare della non punibilitą prevista dall'art. 463 c.p. occorre che il di lui ravvedimento intervenga prima che l'autoritą abbia notizia del fatto criminoso e prima che la circolazione dei valori contraffatti sia avvenuta.

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