Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3635 del 20 aprile 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contraffattore di carta-moneta, che ha adottato solo nell'operazione di riproduzione un accorgimento tecnico inidoneo che abbia reso inutile l'azione quasi completata, risponde di tentativo nel delitto di contraffazione.

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