Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1437 del 8 febbraio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché vi sia spendita, previo concerto, di monete falsificate, nel senso di cui all'art. 453 n. 3 c.p., anziché la minore ipotesi di spendita, senza concerto, prevista dall'art. 455, non occorre una specifica organizzazione o associazione nella quale i singoli agiscano guidati da un intento comune, ma è sufficiente un rapporto qualunque, anche solo mediato, cioè attraverso uno o più intermediari, tra falsificatori e spenditori, a nulla rilevando che gli intermediari siano più o meno vicini ai contraffattori della moneta. Risulta, pertanto, applicabile il n. 3 dell'art. 453 nel caso di chi abbia messo in circolazione biglietti di banca falsi acquistati dal contraffattore o da un suo intermediario.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.