Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2522 del 13 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della fattispecie di cui all'art. 453, n. 3, c.p., l'identificazione del falsario o dell'intermediario non č necessaria per ritenere il previo concerto, quando questo sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantitą delle banconote, la frequenza e la rispettivitą dei rapporti, con chi procurava il denaro falsificato e le stesse dichiarazioni dell'imputato.

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