Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2558 del 21 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso nummario, ai fini della sussistenza della grossolanitą della falsitą, da cui discende l'esclusione della punibilitą dei reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p., č richiesto che la diversitą delle caratteristiche della moneta vera rispetto a quella falsificata sia tale da potere essere riconosciuta ictu oculi dalla generalitą dei cittadini, anche tra quelli meno esperti e diligenti (e non certo dal «cittadino medio»). Ne consegue che tale grossolanitą non puņ ritenersi sussistente per il solo fatto che una persona adusa, per ragioni di professione o di commercio o per altro motivo, al maneggio del danaro, non venga tratta in inganno dalla contraffazione delle banconote, non priva dei requisiti sufficienti a sorprendere la buona fede della pluralitą degli altri soggetti.

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