Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9085 del 3 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato di falsificazione di monete ovvero di spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, si intende per corso legale non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere pił limitato. Pertanto la qualitą di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta, sia pure in limiti ridotti, venga consentita, ma altresģ nel caso in cui sussista l'effettiva possibilitą che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

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