Cassazione penale Sez. V sentenza n. 37355 del 14 ottobre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la fede pubblica, la diminuente di cui all'art. 52 quater, comma terzo, D.L.vo n. 213 del 1998 - per il quale le pene rispettivamente stabilite per i delitti di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461e 464 c.p.), commessi entro la data del 1 gennaio 2002, sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data - č applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti l'euro e non anche alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell'Unione europea (nella specie dollari USA).

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