Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1145 del 13 novembre 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di falso nummario č un reato contro la fede pubblica che ha lo scopo di tutelare la regolaritā della circolazione monetaria e quindi č essenzialmente un reato di pericolo, diretto anche a salvaguardare gli interessi patrimoniali e finanziari degli enti autorizzati all'emissione delle monete. Tuttavia la tutela va estesa anche ai privati che risultano danneggiati dall'uso delle monete falsificate. Dimodoché se per effetto della spendita o circolazione si realizza un evento di danno in pregiudizio di una determinata persona viene a concorrere, col reato di falso, anche il reato di truffa che trova giustificazione nell'artifizio di pagare con monete false.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.