Cassazione penale Sez. III sentenza n. 882 del 21 luglio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento č consentita la confisca soltanto delle cose costituenti il prezzo del reato o di quelle intrinsecamente criminose. Al riguardo per «prezzo del reato» deve intendersi il compenso per commettere il reato ovverosia il denaro o altra utilitą economica promessa per indurre un altro soggetto a compierlo.

(massima n. 2)

In tema di spendita di monete false ex art. 453 c.p., per la sussistenza del «concerto», quale elemento differenziatore rispetto all'ipotesi minore dell'art. 455 stesso codice, non occorre una specifica organizzazione o associazione nella quale i singoli abbiano particolari compiti e siano in diretto contatto con i falsificatori ma č sufficiente un qualunque rapporto, una intesa anche solo mediata attraverso uno o pił intermediari, tra falsificatori e spenditori, che sussiste ove questi ultimi, ricevendo le monete falsificate non abbiano ignorato di agire come longa manus dei contraffattori, a nulla rilevando che gli intermediari siano pił o meno vicini ai contraffattori delle monete.

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