Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8605 del 5 ottobre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di spendita di moneta falsa non č reato di danno, ma di pericolo, avendo per oggetto soltanto la possibilitā della lesione giuridica; per la configurabilitā del reato non si richiede, pertanto, che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. (Nella specie, se ne č dedotta la non configurabilitā del tentativo e quindi della desistenza volontaria).

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