Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7276 del 10 settembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato previsto dall'art. 455 c.p. si consuma con la detenzione al fine della messa in circolazione della banconota, senza che sia necessaria l'accettazione del prenditore.

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