Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32914 del 26 agosto 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte (art. 455 c.p.) è necessario il dolo specifico - "sub specie" di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo.

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