Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4810 del 3 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il titolare di una ditta di produzione e commercio di prodotti alimentari ha l'obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel settore di produzione ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione. Ogni qual volta un evento dannoso rientri nella prevedibilitā ed evitabilitā secondo regole di ordinaria diligenza il responsabile del ciclo produttivo ne risponde a meno che non abbia delegato la responsabilitā a singoli preposti in caso di aziende di grandi dimensioni sulla base di norme interne. (Fattispecie nella quale il titolare di una ditta di produzione e vendita al dettaglio di formaggi č stato chiamato a rispondere dell'intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di stafilococco aureo presente nell'acqua bevuta dagli animali, nonostante che egli fosse in regola con i controlli della Ausl, perché tali controlli non danno la garanzia che i prodotti venduti fossero immuni da qualsiasi contaminazione).

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