Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5822 del 19 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitā dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 450 c.p. č sufficiente che un disastro possa verificarsi anche se, nonostante l'idoneitā dell'azione, l'evento non si verifichi o il danno cagionato alle cose o alle persone non sia di rilevante gravitā. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che la presenza di un masso di notevoli dimensioni e peso, posto in mezzo ai binari subito dopo una curva a visuale non libera, integra gli estremi del reato predetto, attesoché il delitto di disastro ferroviario si perfeziona con l'insorgere di pericolo di danno ad un convoglio ferroviario che possa incidere sulla sicurezza dei trasporti, a nulla rilevando la circostanza che il masso non ebbe a provocare danni rilevanti, tanto che il convoglio potč proseguire la marcia).

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