Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12691 del 7 ottobre 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme contenute nelle leggi speciali dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro non hanno, espressamente o implicitamente, abrogato l'art. 437 c.p. né sono in rapporto di specialitā con le disposizioni di quest'ultimo. Infatti, per la configurabilitā del delitto previsto dalla predetta norma occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumitā e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, quali quelle di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumitā ed č sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto e le contravvenzioni in questione, presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia obiettivo che subiettivo, non danno luogo a conflitto di norme, onde possono concorrere tra loro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.