Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1007 del 8 giugno 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza delle sostanze alimentari adulterate, che sono nocive per la salute di ognuno, le sostanze medicinali contraffatte o adulterate sono pericolose per la salute pubblica perché, dovendo per definizione essere somministrate ad individui ammalati, possono precludere ad essi la possibilità di recuperare lo stato di salute compromesso dalla infermità o possono addirittura aggravarne le condizioni. La destinazione al commercio è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 440 c.p. così come la messa in commercio è l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 443 stesso codice. Ne discende che l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dei medicinali a trarre in inganno i compratori può ricorrere in astratto sia nel reato di contraffazione di medicinali destinati al commercio, sia nel reato dell'effettiva vendita dei prodotti stessi.

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