Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20391 del 30 maggio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

La condotta del gestore di un bar che somministri, per mero errore, al posto di un bicchiere d'acqua, uno contenente liquido per lavastoviglie, custodito in una bottiglia recante l'etichetta di una nota acqua minerale, non integra alcuna ipotesi di reato di comune pericolo mediante frode (artt. 439, 440, 441, 442, 444 c.p.) in quanto manca la condotta tipica consistente nell'attività di avvelenamento, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari, trattandosi invece di somministrazione per mero errore di fatto di una sostanza nociva per la salute ma non destinata all'alimentazione. (In motivazione si rileva che nella condotta potrà ravvisarsi, sussistendone le condizioni di procedibilità, il delitto di lesioni colpose).

(massima n. 2)

La somministrazione, in un pubblico esercizio, per mero errore di fatto, di una sostanza tossica e nociva che però non sia destinata all'alimentazione (nella specie, liquido per lavastoviglie contenuto in una bottiglia recante l'etichetta di una nota acqua minerale), non può dar luogo ad alcuna delle ipotesi delittuose previste dagli artt. 439, 440, 441, 442, 444, in relazione all'art. 452 c.p., ferma restando, naturalmente, la possibile responsabilità penale, a titolo di colpa, dell'autore del fatto in ordine alle eventuali conseguenze lesive subite dal soggetto cui la sostanza sia stata somministrata.

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