Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5564 del 5 giugno 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

I cosiddetti «Notams», (notice to air men) sono avvisi contenenti le notizie relative all'installazione, allo stato o alle modifiche di un qualsiasi impianto o servizio o procedura aeronautica o all'esistenza di un pericolo per la navigazione aerea, la cui tempestiva conoscenza è essenziale per il personale interessato alle operazioni di volo. Essi si distinguono in due classi con riferimento, alle modalità di trasmissione e conoscenza (classe prima, per mezzo delle telecomunicazioni; classe seconda, con altri mezzi), ma non alla loro efficacia nello spazio o nel tempo. In applicazione dei principi generali che disciplinano l'efficacia degli atti amministrativi, i «notams» sono immediatamente operativi, appena siano portati a conoscenza del personale interessato, se non contengono un diverso termine iniziale di efficacia. (Nella specie il controllore di volo imputato di «disastro aviatorio colposo» non aveva osservato le prescrizioni di un notam che, pur non essendo stato inserito in uno specifico ordine del giorno, era stato ugualmente portato a conoscenza sia dei piloti che dei controllori).

(massima n. 2)

La interazione tra i piloti di aeromobili ed il controllore del traffico aereo, nel servizio di assistenza radar monitor alla navigazione, è caratterizzata da una cooperazione accessoria e condizionata dal secondo rispetto ai primi. Tale cooperazione si estrinseca in interventi doverosi di assistenza, da compiersi, secondo i casi, di propria iniziativa o a richiesta. Il controllore di volo, quando si verifichino le condizioni richieste, deve intervenire e fornire ai piloti informazioni tempestive e, quanto più possibile, precise. Egli è responsabile dell'eventuale disastro aereo a titolo di cooperazione colposa, unitamente con i piloti, quando il disastro stesso sia stato causato dalla condotta colposa di questi ultimi, non corretta a tempo debito dagli interventi di assistenza da lui dovuti.

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