Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7387 del 22 luglio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve intendersi per disastro un evento di danno, che espone a pericolo collettivamente, con effetti gravi, complessi ed estesi, un numero indeterminato di persone, generando pubblica commozione.

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