Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2882 del 21 luglio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando al giudice venga chiesto il ristabilimento di una precedente situazione di fatto, non basta a ravvisare un'azione petitoria la circostanza che l'istante si qualifichi come proprietario e invochi titoli costitutivi della proprietą, poiché tali prospettazioni debbono considerarsi fatte ad colorandam, dovendo invece ravvisarsi un'azione possessoria, per la quale č competente il pretore, che potrą emettere anche, a favore dell'istante, una condanna al risarcimento del danno, quale accessoria rispetto alla condanna alla reintegrazione o alla cessazione della turbativa.

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