Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10391 del 6 ottobre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della legge penale, deve considerarsi nave, con riguardo ai delitti di naufragio, l'imbarcazione atta al trasporto di pił persone quali che siano la sua stazza, la sua portata, il suo mezzo di propulsione e la sua funzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.