Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2498 del 22 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ultimo comma dell'art. 428 c.p. prevede la non punibilitą del naufragio o della sommersione dell'imbarcazione di proprietą dell'agente se dal fatto non sia derivato in concreto pericolo per la incolumitą pubblica. Tale disposizione fa riferimento al concetto di proprietą nel senso civilistico di rapporto reale fra soggetto e cosa; rapporto che sussiste non solo allorché la cosa appartenga ad un solo soggetto, ma anche allorché appartenga in comunione a pił soggetti. Ne consegue che ai fini dell'applicazione della norma in questione non vale ad escludere la proprietą della imbarcazione da parte del soggetto che ne ha cagionato il naufragio o la sommersione il fatto che questa appartenga anche ad altri soggetti, comproprietari con il primo (nella specie il natante sommerso apparteneva sia pure in parte all'imputato e la Cassazione ha ritenuto che il fatto non costituisce reato, non essendo da esso derivato un concreto pericolo per l'incolumitą pubblica).

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