Cassazione penale Sez. I sentenza n. 217 del 9 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 c.p. consiste nel dolo generico. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalitā si associa la coscienza e volontā di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 c.p., č applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (In motivazione la S.C. ha chiarito che tale distinzione č applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontā dell'agente).

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