Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1025 del 20 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interruzione dell'usucapione (nella specie, di servitł di passaggio con veicoli) per il caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, prevista dall'art. 1167 primo comma c.c., non presuppone che detta perdita sia determinata da spoglio, ma si verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva impossibilitą di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali (nella specie, smottamento del terreno e conseguente restringimento della strada sulla quale veniva esercitato il passaggio).

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