Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4683 del 21 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del delitto di strage non è richiesta la volontà di provocare il pericolo per la pubblica incolumità, poiché questo deve essere considerato oggettivamente, in relazione alla natura dei mezzi adoperati e alle modalità del fatto, mentre è necessario il dolo specifico, cioè il fine di uccidere per il quale è irrilevante il numero delle persone, ben potendo questo fine essere diretto contro una sola persona, sempre che sia attuato con mezzi tali da provocare pericolo per l'incolumità pubblica.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.