Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4893 del 20 aprile 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione. (Nella fattispecie, la Corte ha giudicato carente ed illogica la motivazione con la quale il giudice del merito aveva giustificato il mancato abbattimento da parte del sindaco di un fabbricato abusivo, di pertinenza di una cosca mafiosa, sostenendo che, il giorno in cui era stata inviata sul luogo un pala meccanica, si era verificata una infiltrazione di acqua nel sottosuolo. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra esposto, ha ravvisato il predetto difetto di motivazione nella mancata esposizione delle ragioni per le quali l'abbattimento non fu eseguito nei giorni seguenti o con modalità e strumenti diversi da quelli originariamente programmati).

(massima n. 2)

Mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte c.p.), quest'ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno; ciò in quanto, anche se non intraneus alla societas sceleris, potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo ed una relazione di reciproca utilità.

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