Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8836 del 5 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di «ragion fattasi» di cui all'art. 393 c.p. non è escluso dalla circostanza che il preteso diritto appartenga a soggetto diverso dall'agente, se questi, nella qualità di negotiorum gestor e senza la necessità di investiture formali, opera nel di lui interesse, concorrendo, così, nella commissione del reato de quo. Qualora però il predetto agente — seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 c.p. nella previsione del suindicato art. 393 stesso codice — inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri illeciti interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del reato di estorsione ex art. 629 c.p. (Nella fattispecie l'imputato ad un certo momento ha gestito nel proprio tornaconto la situazione, illecitamente ricevendo ed indebitamente azionando le cambiali che la parte offesa era stata costretta a rilasciargli).

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