Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1198 del 6 giugno 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della tutela apprestata con le norme di cui agli artt. 407, 413 c.p., nel concetto di «cadavere» deve non soltanto comprendersi il corpo umano inanimato nel suo complesso e nelle singole parti, ma anche lo scheletro dopo che sia quindi avvenuta la completa dissoluzione degli elementi putrescibili.

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