Cassazione penale Sez. III sentenza n. 690 del 1 aprile 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine «violazione» usato dal legislatore, in relazione al sepolcro, esprime un concetto anche normativo e non soltanto materiale, sicché non ogni alterazione vale ad integrare l'elemento materiale del reato, ma solo quella che lede l'interesse giuridico tutelato dalla norma e cioè il sentimento di pietà verso i defunti. Perché possa parlarsi di violazione di sepolcro (o di tomba o di urna) è necessario che il fatto sia illegittimo e tale illegittimità non può essere considerata che in rapporto agli scopi specifici della tutela di cui all'art. 407 c.p. Ond'è che la mancanza del requisito della illiceità, pur potendo dar luogo alla materialità del fatto, non può concretarsi in una «violazione» in senso giuridico, penalmente sanzionabile. (Fattispecie relativa ad estumulazione, effettuata da custode - necroforo di cimitero, decorso il decennio d'inumazione, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria).

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