Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8434 del 2 ottobre 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

La legittimazione a proporre querela, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, compete anche all'usufruttuario di un fondo quando l'azione violenta del soggetto attivo, diretto ad affermare il suo diritto di proprietà, sia rivolta, per le sue modalità, anche ad eliminare o escludere il possesso esercitato dall'usufruttuario.

(massima n. 2)

Soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell'effettivo titolare. (Nella specie l'imputata consumava il delitto in esame esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale valutata dal consorte e nell'interesse di questo ultimo).

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