Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13115 del 2 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) la buona fede dell'agente circa la reale o putativa sussistenza del preteso diritto non vale ad escludere il dolo, ma costituisce, al contrario, un presupposto necessario per la configurabilitą del reato e vale a distinguere lo stesso da altre, pił gravi, ipotesi criminose. (Fattispecie nella quale l'imputato — la cui assoluzione, sulla base del suindicato principio č stata censurata dalla S.C. — ritenendo di vantare una situazione di possesso su di un appezzamento di terreno, aveva proceduto allo spostamento della linea di confine del proprio fondo ed all'abbattimento di alberi posti nel terreno oggetto di contestazione mentre quest'ultimo si trovava nella materiale disponibilitą del confinante). (Mass. redaz.).

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