Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 60 del 10 gennaio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la recinzione di un fondo, in modo da impedire il passaggio da altri in precedenza esercitato, implica violenza sulla cosa, sotto il profilo di un mutamento di destinazione del bene che ne impedisce l'originaria utilizzazione.

(massima n. 2)

Per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non si richiede che il diritto che si è inteso tutelare (nella specie: il pieno diritto di dominio non limitato da una dedotta servitù) sia insussistente in concreto, poiché la legge punisce il modo antigiuridico con il quale tale diritto è stato fatto valere, astraendo dalla sua effettiva esistenza o meno.

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