Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7100 del 17 giugno 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento reale oppure di quello di ricettazione, occorre osservare che quest'ultimo è comprensivo di una vasta gamma di ipotesi di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione di altra azione delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto, sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato il criterio inequivocabile di distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento. D'altra parte, un esame comparativo tra le due norme (artt. 379 e 648 c.p.) esprime chiaramente la prevalenza del delitto di ricettazione quante volte l'attività di aiuto all'autore di un reato già consumato sia determinata dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

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