Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9773 del 6 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi in cui un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il prodotto del delitto, l'elemento discretivo fra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale consiste nell'attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi si applica l'art. 379 c.p., poiché l'aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa; nella seconda ipotesi, l'aiuto ha solo l'effetto di eludere le investigazioni dell'autorità, anche a costo che la cosa venga distrutta. È, quindi, compito del giudice di merito valutare la condotta per accertare l'idoneità di essa ad occultare o ad eliminare il compendio dell'altrui delitto e l'intento perseguito dall'agente. (Nella specie la corte d'appello aveva tratto il convincimento sulla concorrenza di tutti gli estremi del favoreggiamento reale dal fatto che l'imputato gettò nel water i preziosi, ma «senza tirare la catena», e che offrì delle giustificazioni pretestuose di questo suo comportamento sostenendo di aver agito «per paura» e «senza sapere di che cosa si trattasse»).

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