Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12523 del 20 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il punto centrale di distinzione del reato di favoreggiamento rispetto ai reati presupposti è costituito dalla circostanza che questi ultimi siano stati già commessi. Sicché la condotta criminosa dell'autore sarà qualificabile a titolo di concorso nel reato, nel caso in cui intervenga prima della consumazione del reato presupposto, ovvero, intervenendo dopo, a titolo autonomo di favoreggiamento (personale o reale). (Nella specie è stato precisato che gli imputati aderirono alla richiesta di cooperazione ancor prima che l'attività esecutiva del delitto di importazione di sostanze stupefacenti avesse inizio, con ciò operando in veste di concorrenti e non di favoreggiatori).

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