Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7328 del 22 luglio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento oggettivo del reato di favoreggiamento reale č costituito da qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attivitā criminosa e tale condotta non deve implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo.

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