Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1366 del 19 gennaio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 377 c.p. consiste nell'induzione a rendere davanti all'autoritą giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtą dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante.

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