Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9522 del 12 novembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il teste contro cui sia stata pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 372 c.p. ritratta il falso nell'ambito del procedimento principale, rimasto sospeso per dar corso al giudizio per la falsa testimonianza, l'efficacia di tale ritrattazione potrą essere riconosciuta nel giudizio di appello sulla falsa testimonianza, con la conseguente dichiarazione di non punibilitą dell'imputato.

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