Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15345 del 21 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La ritrattazione opera come causa di non punibilitā del reato di falsa testimonianza se si verificano due condizioni, non alternative, ma inscindibili, e cioč che la ritrattazione avvenga nello stesso processo penale in cui il teste ha prestato il suo ufficio (e non in separato autonomo processo per falsa testimonianza) e nei termini di cui all'art. 376 c.p. Ne consegue che la ritrattazione fatta nel processo di falsa testimonianza non č efficace per escludere la punibilitā del reato, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell'autoritā davanti alla quale č stata consumata la falsitā e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali.

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