Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32962 del 4 settembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autoritą giudiziaria previsto dall'art. 374 bis c.p. si configura quando l'attivitą di documentazione di circostanze non rispondenti al vero č destinata all'autoritą giudiziaria — senza che sia necessaria la effettiva presentazione e il conseguimento dello scopo — e sempre che si tratti di scritti i quali, ancorché non provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano efficacia dichiarativa di determinati fatti rilevanti nell'ambito del procedimento penale, e si riferiscano a «condizioni» o «qualitą personali», tra le quali rientra anche la qualitą di imputato in altro procedimento. (In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la penale responsabilitą per il reato in questione di un soggetto il quale, allo scopo di ottenere il rinvio della trattazione di un procedimento penale a suo carico, aveva fatto trasmettere al giudice procedente, da altro complice, una comunicazione via fax, facendola apparire proveniente da uno studio legale, con la quale si informava che il suindicato soggetto avrebbe dovuto presentarsi nello stesso giorno, contrariamente al vero, davanti ad altra autoritą giudiziaria in qualitą di imputato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.