Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29262 del 21 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autoritą giudiziaria (art. 374 bis c.p.), la donazione di titoli di credito destinati a non essere incassati - depositato in allegato ad atto di appello avverso sentenza di condanna per corruzione - in quanto l'attestazione notarile della donazione conferisce ad essa natura di atto pubblico e dalla falsitą dell'esistenza della provvista discende la falsitą di quanto compiuto dinanzi al notaio, inoltre, si tratta di atto falso che ha avuto sin dalla nascita la naturale destinazione al suo impiego in sede giudiziaria, sia pure non diretta in modo esclusivo verso uno specifico e predeterminato obiettivo fraudolento. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza applicativa di misura di custodia cautelare in carcere, escludendo, tra gli altri, la configurabilitą del reato di cui all'art. 374 bis c.p., per l'insussistenza della natura di atto pubblico della donazione simulata, poiché faceva fede della consegna degli assegni ma non del fatto che sarebbero stati incassati e negando che un atto compiuto nel 2004 fosse destinato alla produzione in un processo penale, cinque anni dopo).

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