Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3923 del 23 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Con la reticenza il teste, pur rifiutandosi di prestarsi all'esame, lo rende inutile in tutto o in parte e, tacendo, mentre potrebbe parlare, o affermando di nulla sapere, viene meno al dovere di riferire tutto quello di cui č a conoscenza intorno al processo. Il reato di cui all'art. 372 č reato di pericolo, per la cui sussistenza č sufficiente che i fatti su cui la reticenza si č esplicata, siano pertinenti alla causa, a nulla rilevando il reale grado d'influenza che la deposizione reticente avrebbe potuto o ha avuto, nel procedimento in cui fu resa. La configurabilitā del reato č esclusa soltanto quando il mendacio in quanto concretatosi su fatti o circostanze assolutamente estranei alla materia del contendere, non ha alcuna idoneitā all'alterazione del convincimento del giudice e, quindi, alcuna possibilitā di incidere sul normale funzionamento dell'attivitā giudiziaria.

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