Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1206 del 3 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del reato di falsa testimonianza č sufficiente che la circostanza, sulla quale il teste rende mendace dichiarazione, sia pertinente alla causa ed abbia la possibilitā, sia pure astratta, di influire sulla decisione. Ne deriva che non č dato di distinguere fra circostanze importanti e circostanze accessorie o secondarie, poiché la configurabilitā del reato č esclusa solo quando il mendacio, vertendo su fatti e circostanze assolutamente estranei alla materia oggetto dell'accertamento giudiziale, non ha alcuna idoneitā ad alterare il convincimento del giudice e, quindi, alcuna possibilitā di incidere sul normale funzionamento dell'attivitā giudiziaria.

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