Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10334 del 24 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La ritrattazione, quale causa di eliminazione della punibilitą del delitto di falsa testimonianza, consiste in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero. Pertanto, non č tale la dichiarazione, fatta da un teste, di aver potuto anche errare in una precedente deposizione, ponendo solo in dubbio, senza escluderla, una circostanza prima asserita con sicurezza, poiché, in tal caso, la smentita č equivoca e non manifesta il vero.

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