Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2103 del 6 aprile 1982

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 1161 primo comma. c.c., con riguardo a titoli di credito nominativi, ove l'intestazione formale del titolo sia richiesta dall'acquirente al proprio nome, lo stato di buona fede del possessore deve sussistere sia all'atto dell'acquisto del possesso del titolo di credito, che con riguardo alla successiva intestazione formale, in quanto la fattispecie possessoria comincia a produrre i suoi effetti solo dal momento in cui è stata eseguita la duplice intestazione formale richiesta dalla legge di circolazione del titolo. Tuttavia, la buona fede non può ritenersi a priori esclusa per il solo fatto che la duplice intestazione formale sia stata compiuta, in violazione dell'art. 2022, secondo comma, c.c., in base ad un negozio di trasferimento che risulti da un atto non autenticato, tenuto conto della funzione e della finalità proprie dell'autenticazione, richiesta dalla legge a tutela della posizione dell'emittente, allorché proceda all'intestazione del nome dell'acquirente nei propri registri, e tenendo presente altresì che la buona fede può essere determinata anche da errore di diritto, e cioè dall'ignoranza che, al fine indicato, la legge richiede l'esibizione dell'atto autentico.

(massima n. 2)

È ammissibile il possesso ad usucapionem dei titoli di credito, ed in particolare dei titoli nominativi azionari, ma a tal fine, poiché il possesso in tanto è rilevante per l'usucapione in quanto sia esteriorizzato in maniera pacifica e continuativa ed esercitato in modo visibile e non occulto, in modo da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, la fattispecie possessoria non si realizza con la mera disponibilità materiale del documento, occorrendo anche la legittimazione, vale a dire il possesso secondo la legge di circolazione del titolo, che sola consente di esercitare i poteri cartolari inerenti al possesso del documento, e l'effettivo esercizio, per il periodo di tempo utile, di tali poteri (diritto agli utili, diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, diritto all'ispezione dei libri sociali, e così via).

(massima n. 3)

Per l'intima compenetrazione che sussiste tra esistenza formale del negozio traslativo e buona fede del possessore di un titolo di credito nominativo azionario, il possesso di buona fede, in quanto si risolve nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto, deve sussistere, ai fini dell'usucapione abbreviata decennale, sia in ordine all'idoneità del negozio traslativo apparente a trasferire il diritto cartolare, sia relativamente ai requisiti formali che sono necessari ad legitimationem, onde, di regola, il titolo nominativo azionario deve essere inizialmente già posseduto con la doppia intestazione formale (sul titolo e sul registro dell'emittente) richiesta dall'art. 2022, secondo comma, c.c.

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