Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2713 del 21 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di subornazione (art. 377 c.p.) mira a tutelare la genuinitą processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all'autoritą giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente ed indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall'offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilitą, anche non patrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e (dopo la novella del 7 agosto 1992 n. 356) di false informazioni al P.M. (art. 371 bis c.p.), oltre che di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.). Trattasi di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsitą giudiziale e, per la sua configurabilitą, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la qualitą di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autoritą giudiziaria» (secondo la pił vasta accezione del termine, come introdotto dalla novella 356/92, rispetto all'originaria, precedente qualifica di «testimone»).

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