Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10690 del 27 ottobre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del compimento del periodo di quindici anni, necessario per l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, mentre non può tenersi conto del possesso del fondo rustico di durata pari al periodo suddetto, ma interrottosi prima dell'entrata in vigore di tale legge, è invece invocabile sia tale possesso, quando non sia seguita interruzione, sia quello quindicennale iniziatosi prima del detto momento e conclusosi dopo, senza che in contrario rilevi il disposto dell'art. 252 att. c.p.c., alla cui applicabilità ostano la ratio ed il contesto normativo della citata L. n. 346 del 1976, indicativi dell'intento del legislatore di sottrarla ai temperamenti derivanti dalla norma codificata.

(massima n. 2)

L'usucapione speciale disciplinata dall'art. 1159 bis c.c. ha ad oggetto tutti i fondi rustici, ancorché privi di annessi fabbricati — e non già soltanto quelli sui quali insistano manufatti del genere — ed è insensibile, una volta decorso il lasso di tempo per essa necessario, a mutamenti di destinazione (da agricola ad edilizia) del terreno, successivi a tale decorso, anche se anteriori alla dichiarazione giudiziale dell'intervenuta usucapione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.