Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5306 del 5 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso giuramento della parte, la speciale causa di non punibilità prevista, per il caso di falso giuramento deferito d'ufficio, dall'art. 371, secondo comma, c.p. (la ritrattazione del falso prima che sulla domanda giudiziale venga pronunciata sentenza non definitiva, anche se non irrevocabile) non può che riferirsi al regime del giuramento disciplinato dal codice civile del 1865 nel quale si consentiva a colui che avesse prestato il giuramento suppletorio o estimatorio l'opposizione di ulteriori elementi di prova, primo fra tutti la ritrattazione del giuramento. Una possibilità che risulta, invece, preclusa dall'art. 2738 c.c. vigente, il quale, sia per caso di giuramento decisorio sia per caso di giuramento suppletorio, non ammette l'altra parte né a provare il contrario né a chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Ne consegue che, in forza della indicata disposizione del codice civile, l'art. 371, secondo comma, deve ritenersi tacitamente abrogato.

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